UFFICIO DI POLIZIA LOCALE
Vicolo Torazza n.4 - 28040 Oleggio Castello (NO)
Tel.032253600-Fax 0322538295-Cell. 3495276793
E-mail polizialocale@comune.oleggiocastello.no.it
Ord. P.L. N° 16/2026
ORDINANZA DI ATTUAZIONE AL C.D.S.16 DEL 22.08.2026
OGGETTO: Via G. Mazzini 2 – chiusura strada
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista l'istanza presentata il giorno 20/08/2026 di cui al Prot. n°3969/26 dal sig. Nicolò Langhi, nato il 27/06/1992, C.F. LNG NCL 92H27 B019O, in qualità di Legale rappresentante dell’Azienda Agricola NICOLO’ LANGHI, con sede in Borgomanero, via Gozzano n. 28/A, P.IVA n. 02484090036, intesa ad ottenere l’autorizzazione per la chiusura di via Mazzini altezza civico n. 2 il giorno 4 settembre 2026 dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e comunque fino a termine lavori, al fine di eseguire lavori di posizionamento attrezzature per abbattimento pianta;
Dato atto che la via interessata ai lavori di cui in premessa corre all’interno del centro abitato di Oleggio Castello ed il cui transito veicolare è regolato a doppio senso di circolazione,
Considerato che al fine di consentire l’osp. di cui sopra, si rende necessario imporre la chiusura di via Mazzini all’altezza del civico 2, per consentire l’effettuazione dei lavori di cui trattasi in condizioni di sicurezza per le persone e per la salvaguardia della pubblica incolumità;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285);
Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
ORDINA
il giorno 4 settembre 2026 dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e comunque fino a termine lavori, la chiusura di Via G. Mazzini all’altezza del civico n.2;
INFORMA
In caso di condizioni meteorologiche avverse o per cause diverse i lavori verranno eseguiti la prima data utile, previa comunicazione e pertanto la validità delle prescrizioni riportate nella presente ordinanza sarà da intendersi parimenti posticipata a tale data.
Dal divieto di cui sopra sono esclusi i veicoli adibiti a servizi pubblici, di pubblica necessità e/o soccorso ed emergenza, delle forze di Polizia.
L’impresa esecutrice dei lavori:
è incaricata della posa e della rimozione della prescritta segnaletica, adottando gli accorgimenti necessari alla sicurezza e alla fluidità della circolazione. L’apposizione della segnaletica dovrà avvenire non meno di 48 ore prima dell’inizio del divieto (art.7 co. 1 lett.a) rif.art.6 co.4 lett.f)c.d.s.);
- dovrà collocare idonea segnaletica in prossimità dei lavori, come stabilito dagli artt. da 30 a 43 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e dal D.M. Infrastrutture 10.7.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
- dovrà tenere in loco copia della presente ordinanza e renderne noto il contenuto mediante esposizione. La medesima inoltre dovrà essere esibita ad ogni richiesta di controllo da parte degli organi preposti.
- dovrà - in caso di necessità e nei limiti consentiti dai lavori - permettere il transito di mezzi di emergenza o soccorso;
- dovrà fornire indicazioni ai residenti o dimoranti nelle predette vie circa le modifiche apportate alla viabilità ordinaria, anche previo il posizionamento di avvisi, al fine di limitare i disagi ed informare in merito agli eventuali percorsi alternativi;
Gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.
Ai sensi dell’art. 3, co. 4 L. 241/1990, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nei termini di 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (legge 06.12.1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).
Contro la collocazione della segnaletica installata con la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministero dei lavori Pubblici – Ispettorato della Sicurezza e della Circolazione (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199) nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione, ai sensi degli artt. 37, comma 3° del C.D.S. e 74 co. 1 del Regolamento di esecuzione”
I trasgressori saranno puniti in base alle sanzioni amministrative previste dal C.d.S. D.lgs. n. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.
Oleggio Castello, lì 22 agosto 2026
Il Resp. del Servizio di Polizia Locale
F.to (CAIRO dott. Marco)