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Ordinanza CdS n°01/2026

Dismissione stalli di sosta in via Niccolini n. 8 (ingresso scuola infanzia) per consentire i lavori di realizzazione nuova linea elettrica.

Richiedente: Soc. Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U. con sede legale in San Pietro Mosezzo (NO), via Alcide de Gasperi n. 24.
Dal 19 gennaio 2026 al 23 gennaio 2026.
Data:
Giovedì, 15 Gennaio 2026
Ordinanza CdS n°01/2026

Descrizione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

Vista l'istanza presentata il giorno 13/01/2026 (ns. prot. n. 211/26) dalla ditta  Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U. con sede in San Pietro Mosezzo, Via Alcide de Gasperi n. 24, intesa ad ottenere la dismissione degli stalli di sosta in Via Niccolini all’altezza del civico n. 8 (ingresso scuola infanzia) dal giorno lunedì 19 gennaio 2026 al giorno venerdì 23 gennaio 2026 dalle ore 9:00 alle ore 16:00 e comunque fino al termine degli stessi, per l’esecuzione di lavori di realizzazione nuova linea elettrica;

 

Considerato che al fine di consentire i lavori di cui sopra, si rende necessaria la dismissione degli stalli di sosta in via Niccolini n. 8 (ingresso scuola infanzia) per consentire l’esecuzione delle opere di cui trattasi in condizioni di sicurezza per le persone e per la salvaguardia della pubblica incolumità;

 

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285);

 

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

 

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

 

ORDINA 

  • dal giorno lunedì 19 gennaio 2026 al giorno venerdì 23 gennaio 2026 dalle ore 9:00 alle ore 16:00 e comunque fino al termine dei lavori: la dismissione degli stalli di sosta in Via Niccolini n. 8 (ingresso scuola infanzia) con rimozione forzata e, per il tempo strettamente necessario all’avanzamento dei lavori di cantiere, il traffico veicolare potrà essere temporaneamente interrotto regolato da moviere;

 PRESCRIVE 

  • Alla Ditta esecutrice dei lavori la collocazione di idonea segnaletica e cartellonistica stradale di lavori in corso e segnaletica di pre-avviso 48 ore prima dell’esecuzione delle opere. Tale segnaletica e cartellonistica stradale dovrà sempre essere mantenuta in loco in buono stato, opportunamente zavorrata e perfettamente leggibile.

 

INFORMA

 

In caso di condizioni meteorologiche avverse o per cause diverse i lavori verranno eseguiti la prima data utile, previa comunicazione e pertanto la validità delle prescrizioni riportate nella presente ordinanza sarà da intendersi parimenti posticipata a tale data.

Dal divieto di cui sopra sono esclusi i veicoli adibiti a servizi pubblici, di pubblica necessità e/o soccorso ed emergenza, delle forze di Polizia.

 

Le imprese esecutrici dei lavori:

 

  1. sono incaricate della posa e della rimozione della prescritta segnaletica, adottando gli accorgimenti necessari alla sicurezza e alla fluidità della circolazione. L’apposizione della segnaletica dovrà avvenire non meno di 48 ore prima dell’inizio del divieto (art.7 co. 1 lett.a) rif.art.6 co.4 lett.f)c.d.s.);
  2. dovranno collocare idonea segnaletica in prossimità dei lavori, come stabilito dagli artt. da 30 a 43 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e dal D.M. Infrastrutture 10.7.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
  3. dovranno tenere in loco copia della presente ordinanza e renderne noto il contenuto mediante esposizione. La medesima inoltre dovrà essere esibita ad ogni richiesta di controllo da parte degli organi preposti.
  4. dovranno - in caso di necessità e nei limiti consentiti dai lavori - permettere il transito di mezzi di emergenza o soccorso;
  5. dovranno fornire indicazioni ai residenti o dimoranti nelle predette vie circa le modifiche apportate alla viabilità ordinaria, anche previo il posizionamento di avvisi, al fine di limitare i disagi ed informare in merito agli eventuali percorsi alternativi;

 

Gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

Ai sensi dell’art. 3, co. 4 L. 241/1990, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nei termini di 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (legge 06.12.1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

Contro la collocazione della segnaletica installata con la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministero dei lavori Pubblici – Ispettorato della Sicurezza e della Circolazione (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199) nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione, ai sensi degli artt. 37, comma 3° del C.D.S. e 74 co. 1 del Regolamento di esecuzione”

I trasgressori saranno puniti in base alle sanzioni amministrative previste dal C.d.S. D.lgs. n. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.


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Ultimo aggiornamento

15/01/2026 09:14




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