Con Delibera di Consiglio Comunale n°39 del 21/12/2024 è stata modificata ed aggiornata la classificazione acustica del territorio comunale e il relativo Regolamento Attuativo.
Per agevolare gli utenti si evidenziano gli articoli relativi al rumore prodotto dalle attività svolte all'aperto.
Art. 31 - Rumore prodotto da attività svolte all'aperto
Gli impianti, le apparecchiature e le macchine di ogni genere impiegate in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo devono essere provviste dei dispositivi tecnici atti a ridurre al minimo il rumore e comunque a contenerlo entro i limiti indicati nel presente Regolamento.
Ai sensi degli articoli del successivo Capo VIII, sono stabiliti gli orari entro i quali possono essere utilizzate apparecchiature rumorose nelle attività a carattere temporaneo svolte all'aperto, nonché le eventuali deroghe ai limiti di cui agli articoli 8 e 9 del presente Regolamento.
Le apparecchiature situate in ambiente asservite a impianti produttivi o a macchinari e/o impianti che non possono interrompere il loro funzionamento possono esercitare la loro funzione al di fuori degli orari di cui al comma precedente; tali macchine sono comunque tenute al rispetto di cui agli
articoli 8 e 9 del presente Regolamento, nonché a dotarsi di efficaci dispositivi insonorizzanti, tali da mantenere le emissioni rumorose entro i limiti prescritti.
Gli uffici tecnici competenti possono, qualora lo richiedano le esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal presente articolo, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo.
Art. 32 - Rumore derivante da attività domestiche e da abitazioni private con effetti sull'interno e sull'esterno delle stesse
Le attività domestiche e ricreative, effettuate all'interno o all'esterno di insediamenti abitativi, che possono verosimilmente comportare emissioni sonore di elevata intensità verso altri insediamenti o unità destinate esclusivamente alla residenza, devono avvenire nell'ambito di orari e in condizioni tali da non disturbare il riposo serale o pomeridiano dei residenti.
Le emissioni sonore comunque non devono in nessun modo superare i limiti stabiliti dalla Classificazione Acustica del territorio comunale.
Tali attività comunque non sono soggette al rispetto del limite differenziale, in accordo con il disposto dell'articolo 12 comma 3° del presente Regolamento.
È facoltà delle assemblee di condominio dotarsi di orari propri per l 'effettuazione delle operazioni di cui al comma 1° del presente articolo, fermo restando che le attività domestiche rumorose, generate da qualsiasi operazione meccanica o manuale, non devono essere effettuate prima delle ore 8.00 e dopo le ore 21.00.
Le operazioni di manutenzione del verde privato vanno effettuate nei seguenti orari:
Periodo invernale (dal 15 settembre al 15 maggio)
da Lunedì a Venerdì Sabato Domenica
dalle 08:00 alle 12:00 dalle 09:00 alle 12:00 dalle 09:00 alle 12:00
dalle 13:00 alle 19:00 dalle 14:00 alle 19:00 dalle 14:30 alle 19:00
Periodo estivo (dal 15 maggio al 15 settembre)
da Lunedì a Venerdì Sabato Domenica
dalle 08:00 alle 12:00 dalle 09:00 alle 12:00 dalle 09:00 alle 12:00
dalle 13:00 alle 19:30 dalle 14:00 alle 19:00 dalle 15:30 alle 19:00
Tali operazioni non sono sottoposte a comunicazione o a preventiva autorizzazione ai sensi degli articoli 37 e 40 del presente Regolamento.
Fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 8, all'interno di box o scantinati situati all'interno di edifici destinati alla residenza non è permessa l'effettuazione di attività artigianali o commerciali che comportino l'originarsi di rumori molesti per il riposo delle persone residenti.
Sono comunque permesse le attività comportanti rumore svolte da privati che abbiano carattere occasionale, di passatempo o hobby, di manutenzione periodica svolte nell'ambito degli orari di cui alla tabella del presente articolo e nel rispetto dei regolamenti condominiali.
I proprietari di cani alloggiati all'interno di appartamenti o di giardini sono tenuti ad impedire l'abbaiare di questi ultimi in maniera continuativa o comunque tale da arrecare disturbo alla quiete o al riposo delle persone.
Sono da considerare solamente le attività domestiche rumorose, quali utilizzo di aspirapolvere, battitura tappeti, funzionamento di elettrodomestici o utensili (trapano, lavatrici) ecc.
Nelle attività ricreative sono comprese le feste, le esercitazioni con strumenti musicali, l'utilizzo di apparecchi radio-televisivi e HI-FI ecc.
Per i dispositivi antifurto installati nelle abitazioni, negli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di altro genere, o a bordo degli autoveicoli non si applicano i limiti di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, ma la durata della loro emissione sonora non deve essere superiore ad un periodo massimo di 15 minuti.